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Zone Logistiche Semplificate - ZLS

Analogamente alle Zone economiche speciali (ZES) delle aree portuali delle regioni “meno sviluppate” ed “in transizione”, la normativa vigente prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

I criteri per la costituzione delle ZLS, la relativa procedura e le condizioni speciali applicabili sono disciplinati dall’articolo 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017 e s.m.i.

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