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Condizioni speciali applicabili

Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle ZLS beneficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone Economiche Speciali (ZES), nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda ZLS, delle misure di agevolazione fiscale previste per le ZES.

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