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Concorso 2800 posti

Il Concorso 2800 posti è suddiviso in:

  • Concorso

La legge di Bilancio 2021, art. 1 comma 179 e ss. ha disposto che le amministrazioni pubbliche che, nell’ambito della politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia abbiano la possibilità di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, personale non dirigenziale in possesso di specifiche  professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità per una durata non superiore ai 36 mesi, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, per un importo pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023. Con DPCM del 30 marzo 2021 sono state ripartite le risorse finanziarie tra le amministrazioni interessate.

  • Professionisti al sud

Con decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 all’articolo 31- bis, commi 7 e 8 al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni possono stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020"

  • Circolare

La misura c.d. Circolare è stata avviata successivamente con decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, secondo cui “Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure concorsuali svoltesi, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

 

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