FAQ DPCM 24 settembre 2020 - Comuni Aree Interne
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Per ogni singola impresa beneficiaria deve essere attivato un CUP. L’iscrizione nel registro degli aiuti di Stato è obbligatoria. Con riferimento specifico al monitoraggio (che è richiesto ai fini dell’ottenimento dei contributi successivi alla prima annualità) e agli aiuti di Stato, per le indicazioni operative si rinvia ai competenti Ministeri: il Ministero dell’economia e delle finanze IGRUE, in relazione al monitoraggio; il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione agli adempimenti sul registro nazionale degli aiuti
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Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi
i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM. -
Per le nuove attività, l’impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati nell’articolo 4, comma 1, del DPCM all’atto della concessione definitiva del contributo.
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Per la gestione finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione, si fa rinvio alle disposizioni legislative sulla contabilità degli enti locali. L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022. Per “utilizzo” s’intende il pagamento del contributo dal Comune all’impresa beneficiaria.
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Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
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Per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. Ai sensi dell’art. 4, c. 1, del DPCM 24.09.2020 in oggetto deve essere “ubicata nei territori dei comuni” di cui al medesimo DPCM.
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Ai sensi degli artt. 65 quater e 65 quinquies della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e ss.mm.ii. agli oneri derivanti dal fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta, pertanto, di risorse nazionali.
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Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto, l’erogazione delle annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.
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Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto, l’erogazione delle annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.
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L’ammissibilità delle spese sostenute dalle imprese sia per gestione che per investimenti decorre dal 1° gennaio dell’annualità del contributo (es. per il contributo relativo all’annualità 2020, decorre dal 1° gennaio 2020).
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Come disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013.
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Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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Rinviando alla disciplina di riferimento (art. 28, comma 2, del DPR n. 600 del 1973), si invitano i Comuni che, sulla base dei rispettivi avvisi pubblici, lo ritengano opportuno, a rivolgersi alla competente Agenzia delle Entrate per ogni utile chiarimento sul trattamento fiscale del contributo stesso.
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A modifica delle indicazioni fornite con la FAQ n. 4, si precisa che per “utilizzo delle risorse” si intende la conclusione della procedura, avviata dal Comune, per la selezione delle proposte attraverso l’individuazione dei destinatari e finalizzata alla successiva erogazione delle risorse. Pertanto nel caso di individuazione del beneficiario, se non sia stato possibile completare le relative erogazioni alle scadenze previste dall’art. 7, comma 1 del DPCM, l’“utilizzo delle risorse” si considera positivamente conseguito; ciò anche nel caso le verifiche di legge previste (es: verifica del DURC nei confronti dei beneficiari, verifica ex art. 48 bis del Dpr 602/1973 ove applicabile, etc.) abbiano determinato una dilatazione dei tempi di pagamento. Si precisa, altresì, che gli obblighi di monitoraggio e di caricamento dei dati sul portale RNA dovranno essere svolti entro le scadenze annuali previste dal DPCM all’art. 7, comma 1 e sono propedeutici per poter accedere alla erogazione delle risorse dell’annualità successiva. Il mancato aggiornamento di tali banche dati entro le scadenze dell’art. 7, comma 1 del DPCM non determina il “mancato utilizzo delle risorse”, ma l’impossibilità ad accedere alle risorse delle annualità successive. In ogni caso rimane fermo l’obbligo per gli Enti beneficiari di
completare tali adempimenti nel più breve tempo possibile.” -
Rimandando a quanto già riportato nella FAQ n. 4, si conferma che le risorse relative alla seconda annualità, in corso di erogazione ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, devono essere utilizzate entro il 30 giugno 2024. Per la corretta interpretazione del concetto di “utilizzo delle risorse” si rimanda alla FAQ n.15
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Rimandando a quanto già riportato nella FAQ n. 4, si conferma che le risorse relative alla seconda annualità, in corso di erogazione ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, devono essere utilizzate entro il 30 giugno 2024. Per la corretta interpretazione del concetto di “utilizzo delle risorse” si rimanda alla FAQ n. 15