La legge 178 del 2020 all’art. 1, comma 196 rinomina il precedente Fondo previsto dall’articolo 1, comma 65-ter istituendo il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. La finalità è quella di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche. Tale Fondo risulta essere complementare con le risorse messe a disposizione dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne.
La dotazione complessiva del Fondo è pari a 526 milioni di euro i quali sono destinati a tre macro tipologie di interventi:
- 136 milioni di euro per contrastare il fenomeno della deindustrializzazione prevedendo la concessione di incentivi economici in favore delle imprese manifatturiere che realizzano gli investimenti di potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti o per l’insediamento di nuove attività produttive;
- 180 milioni di euro per i “Comuni svantaggiati” per il finanziamento di tre tipologie di attività (adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune; concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne)
- 210 milioni di euro destinati per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nell’ambito dei Comuni delle Aree Interne;
Le modalità di ripartizione i termini, le modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sono state disciplinate con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; rispettivamente i DPCM 30/11/2021, DPCM 30/09/2021 e DPCM 24/09/2020.