FAQ - Categoria C
SEZIONE 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’Avviso, “La domanda di partecipazione deve essere […] presentata entro e non oltre il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale”. Essendo stato pubblicato l’Avviso in data 5 gennaio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3, il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione corrisponde conseguentemente al 4 giugno 2026.
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In ottemperanza alla disposizione di cui all’articolo 8, comma 3, dell’Avviso, in data 16 aprile 2026, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione, alla voce Piattaforma per la presentazione delle domande e la guida interattiva per la compilazione nella parte della Sezione Finanziamenti, avvisi e bandi dedicata all’Avviso pubblico in oggetto, è stata pubblicata la comunicazione riportante il link alla piattaforma informatica mediante la quale presentare la domanda
di partecipazione e la guida interattiva alla sua compilazione.
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, nella medesima parte della Sezione Finanziamenti, avvisi e bandi del sito istituzionale del Dipartimento per la coesione sono stati pubblicati anche gli schemi di domanda di partecipazione, dell’atto di delega alla sottoscrizione della medesima domanda e del disciplinare di finanziamento unitamente con la relativa modulistica. -
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Avviso, “Ogni Proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili A, B e C, mediante distinta istanza per ognuna delle citate categorie. Nel caso in cui un Proponente presenti più domande di partecipazione per la medesima categoria di interventi ammissibili, è considerata valida, ai fini dell’Avviso, l'ultima presentata in ordine cronologico".
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No. Se la domanda di partecipazione all’Avviso è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente non è necessario allegare alcun atto di delega.
SEZIONE 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA (PROPONENTI)
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L'Avviso, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 3, comma 1, dello stesso “[…] disciplina i termini e le modalità per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché su opere d'arte stradali insistenti sui territori delle "Aree
interne", così come definite all'articolo 2, comma 1, lett. e), da ammettere a finanziamento". L'articolo 2, comma 1, dell'Avviso, alla lettera e), riporta la seguente definizione di Aree interne: "[…] i Comuni
riportati nell'Allegato 1 del presente Avviso, classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell'ambito della Mappatura delle Aree Interne valida per il ciclo 2021-2027 e situati nelle zone sismiche 1 e 2".L'Allegato 1, pertanto, assolve unicamente alla finalità di individuare le aree sulle quali deve necessariamente insistere l'edificio pubblico o l'infrastruttura pubblica oggetto dell'intervento candidato a finanziamento, corrispondenti, dunque, ai territori dei Comuni ivi elencati.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), dell’Avviso, i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, in qualità di Proponenti, sono, invece, specificatamente individuati al successivo articolo 5 del medesimo Avviso. Ne consegue che gli Enti territoriali individuati all'articolo 5 dell'Avviso, laddove in possesso degli ulteriori requisiti ivi espressamente specificati e ancorché non inclusi nel citato elenco di cui all'Allegato 1, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva in argomento, purché intendano candidare a finanziamento, per l'appunto, interventi su edifici e infrastrutture pubblici situati nel territorio di uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1. -
Sì. Analogamente a quanto previsto per gli altri Proponenti, l’Unione di Comuni è ammessa a presentare un’unica domanda per ciascuna delle tre categorie di interventi ammissibili, A, B e C.
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L’Unione di Comuni – così come previsto, a tal riguardo, dal citato articolo 5 per tutti gli altri Proponenti – può partecipare alla presente procedura selettiva soltanto se in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione. Pertanto, è la stessa Unione di Comuni, e non i singoli Comuni ad essa aderenti, a dover essere proprietaria del bene oggetto dell’intervento candidato o, in alternativa, ad esserne tenuta alla gestione manutentiva straordinaria.
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Ciascun Comune aderente ad un’Unione di Comuni ha la possibilità di presentare la domanda di partecipazione all’Avviso con riferimento alle opere d’arte stradali di cui sia proprietario o “gestore”.
A tal fine, il Comune Proponente può delegare alla sottoscrizione della stessa domanda, tra gli altri, il Presidente dell’Unione di Comuni. In tale ultima ipotesi, giova, ad ogni buon conto, precisare che la domanda di partecipazione è imputata esclusivamente al Comune delegante. -
Sì. L’articolo 2, comma 1, lettera a), dell’Avviso definisce Proponenti “i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, aventi i requisiti di cui all’articolo 5”.
Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, dell’Avviso, i soggetti ivi elencati – tra i quali figurano espressamente anche i Comuni, le Comunità Montane e le Unione di Comuni – possono rivestire la qualifica di Proponente se proprietari del bene destinatario dell’intervento o incaricati della sua gestione manutentiva straordinaria in forza di un valido titolo giuridico documentabile.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Avviso, inoltre, “Ogni Proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili A, B e C, mediante distinta istanza per ognuna delle citate categorie”.Alla luce delle citate disposizioni, dunque, tanto la Comunità Montana/Unione di Comuni quanto il Comune, laddove rivestano almeno una delle qualifiche di cui all’articolo 5 e ricorrano tutte le ulteriori condizioni poste dall’Avviso, sono ammessi a partecipare autonomamente alla procedura di selezione in argomento, senza che la partecipazione dell’uno quale soggetto attuatore di un intervento pregiudichi di per sé stessa la partecipazione dell’altro.
SEZIONE 3 - INTERVENTI CANDIDABILI
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Ai sensi dell’art. 3, comma 2, terzo alinea, l’obiettivo degli interventi di categoria C oggetto delle domande di partecipazione deve essere “il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici delle opere d’arte stradali, ivi inclusi interventi di consolidamento strutturale e
geotecnico, finalizzati prioritariamente a garantire la continuità dei percorsi di emergenza e l’accessibilità ai servizi essenziali”.Pertanto, gli unici interventi ammissibili sono quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h).
La domanda di partecipazione, dunque, deve riguardare necessariamente un’opera d’arte stradale preesistente e il finanziamento previsto dall’Avviso non può essere impiegato al fine di costruire un’opera ex novo.
Per gli interventi di Categoria C, infatti, la finalità dell’Avviso non è quella di costruire o ricostruire nuove opere d’arte stradali ma quella di incrementare la stabilità delle infrastrutture esistenti al fine di migliorarne la capacità di resistere a un evento sismico. -
Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, dell’Avviso, affinché gli Enti locali ivi elencati possano presentare domanda di ammissione al finanziamento è necessario che gli stessi rivestano alternativamente la qualifica di “proprietari delle opere d’arte stradali oggetto di intervento di cui al
precedente articolo 3” oppure di soggetti “tenuti, in forza di un valido titolo giuridico, documentabile, ancorché non proprietari, alla [loro] gestione manutentiva straordinaria”.
Pertanto, ferma restando la necessaria conformità della domanda di finanziamento alle altre prescrizioni dell’Avviso, è ammissibile la richiesta di partecipazione relativa a un intervento avente ad oggetto una preesistente opera d’arte stradale insistente su una proprietà privata, purché il Proponente rivesta almeno una delle due qualifiche indicate dal citato articolo 5. -
No. La disposizione dell’articolo 8, comma 6, dell’Avviso, a mente della quale “ogni Proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili A, B
e C, mediante distinta istanza per ognuna delle citate categorie”, deve essere intesa nel senso che il progetto allegato alla domanda di partecipazione può riguardare un’unica opera d’arte stradale destinataria di un solo intervento tra quelli descritti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), g) e h) dell’Avviso.
SEZIONE 4 – FINALITA’ D’USO
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Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, terzo alinea, dell’Avviso, prevede che gli interventi di categoria C debbano interessare le seguenti tipologie di opere d’arte stradali: “i ponti, i viadotti, le gallerie, i cavalcavia e sottopassi, nonché i tombini idraulici, i muri di sostegno e le paratie, se afferenti a strade”.
In sede di domanda di partecipazione, dunque, il Proponente è tenuto a dichiarare la finalità d'uso dell'opera d’arte stradale interessata dall'intervento candidato.
La finalità d'uso dichiarata, unitamente agli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione, deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e non può essere impressa in un momento successivo al termine previsto dall’Avviso per la presentazione della stessa.
Inoltre, la finalità d’uso dichiarata in domanda deve essere opportunamente documentata, mediante allegazione della delibera o altro atto formale attestante la finalità d'uso dichiarata nonché l'impegno
a mantenere detta finalità per almeno 10 anni dalla conclusione dell'intervento.
SEZIONE 5 - REQUISITI DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO CANDIDATO
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Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dell’Avviso alla domanda di partecipazione deve essere allegato il progetto dell’intervento “corredato del verbale finale di verifica del progetto, del verbale di validazione del progetto nonché dell’atto di approvazione da parte del Proponente, previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere, rilasciati dagli Enti competenti e richiesti dalla vigente normativa”.
Pertanto, i pareri necessari alla realizzazione delle opere destinatarie dell’intervento devono essere acquisiti prima della definitiva approvazione del progetto e devono essere trasmessi congiuntamente
ad esso al momento della presentazione della domanda di partecipazione.Il mero avvio della Conferenza dei servizi così come la mera presentazione di un’istanza per l'acquisizione di un atto di assenso, necessario ai sensi della normativa vigente, presso l’Ente competente al suo rilascio, non può essere considerato requisito sufficiente ai fini dell'ammissibilità alla procedura, rendendosi invece necessaria la previa e completa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso richiesti. Tale adempimento costituisce un onere procedimentale integralmente posto a carico del Proponente, il quale, con l'adozione dell'atto di approvazione del progetto, assume la responsabilità di attestare la completezza del quadro autorizzatorio richiesto per l'esecuzione dell’intervento.
Tali conclusioni, peraltro, trovano applicazione a prescindere che il progetto che accompagna la domanda di partecipazione sia redatto a livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) o a livello di Progetto esecutivo (PE).
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La disposizione in merito alla previa acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso richiesti dalla vigente normativa ai fini della realizzazione dell'intervento deve essere intesa in senso coerente con il livello progettuale effettivamente posto a base della candidatura. Pertanto, il Proponente è tenuto ad acquisire tutti gli atti di assenso che risultino richiesti dalla normativa vigente, anche con riferimento alla normativa di livello regionale o ad eventuali disposizioni di settore applicabili, e ottenibili in relazione al livello del progetto presentato a corredo della domanda di partecipazione.
Il Proponente, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento, dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, necessari per la realizzazione dell'intervento candidato, prescritti per lo specifico livello progettuale presentato (progetto di fattibilità tecnico-economica). Laddove l'intervento candidato sia effettivamente ammesso a finanziamento, resta fermo l'obbligo di provvedere all'acquisizione degli ulteriori atti autorizzativi prescritti dalla vigente normativa per il successivo livello progettuale. La corretta individuazione del quadro normativo applicabile e la conseguente acquisizione dei pareri e degli atti di assenso richiesti integrano un onere procedimentale posto integralmente a carico del Proponente.
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L'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso definisce ai fini della partecipazione il “Progetto” come la "progettazione di interventi di categoria A, B e C […], effettuata ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., almeno del livello pari al progetto di fattibilità tecnico-economica, rispondente agli ulteriori requisiti previsti al successivo l’articolo 7 dell’Avviso".
Il progetto da allegare alla domanda di partecipazione deve pertanto risultare conforme alle disposizioni del citato D. Lgs. 36/2023. Laddove l'Ente sia già in possesso di un progetto di livello definitivo redatto e approvato in conformità al D. Lgs. 50/2016 e intenda partecipare alla procedura utilizzando detto progetto, potrà alternativamente:
- procedere all'adeguamento del progetto definitivo già approvato, riconducendolo al livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'articolo 41 e dell'allegato I.7 del Codice
dei contratti pubblici; - redigere il progetto esecutivo, nel rispetto del citato articolo 41 e dell'allegato I.7, sulla base del
progetto definitivo già approvato.
- procedere all'adeguamento del progetto definitivo già approvato, riconducendolo al livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'articolo 41 e dell'allegato I.7 del Codice
SEZIONE 6 - SPESE AMMISSIBILI
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Sì. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) dell’Avviso rientrano altresì tra le spese ammissibili “le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento inerenti alle opere a carattere strutturale e alle opere edili e impiantistiche ad esse strettamente connesse”.
All’interno di tali spese devono ritenersi ricomprese anche le spese tecniche sostenute per l’acquisizione della progettazione dell’intervento – le cui modalità di finanziamento sono disciplinate dall’articolo 14 dell’Avviso – laddove chiaramente ricorrano tutte le condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del menzionato articolo 6. -
No. Ai sensi dell’art. 6, comma 4 dell’Avviso “Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, non sono ammissibili al finanziamento le spese relative all’acquisto di terreni o fabbricati, né le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso. Sono, altresì, inammissibili le spese funzionali alla realizzazione di interventi di categoria A, B e C rispettivamente nelle porzioni di edifici, elisuperfici e nelle opere d’arte stradali aventi finalità d’uso diverse da quelle indicate
nell’articolo 3, comma 2”. -
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’Avviso, per divieto di doppio finanziamento si intende “il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte”.
Fatte salve le ulteriori disposizioni dell’Avviso, con particolare riferimento a quelle concernenti gli interventi candidabili e le spese ammissibili a finanziamento, è ammessa la candidatura di un intervento il cui costo complessivo sia coperto anche con risorse diverse da quelle messe a
disposizione per la procedura in argomento, fermo restando che il medesimo costo non è rimborsabile due volte, in forza del divieto di doppio finanziamento.A tal riguardo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7, “Per interventi di importo superiore al tetto massimo finanziabile ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 3 e 4 o nel caso di spese non finanziabili ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, il quadro economico complessivo dell’intervento deve essere suddiviso nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento e nel quadro economico a carico del Proponente.” (vedasi anche articolo 7, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e), dell’Avviso).
Anche in considerazione del divieto di doppio finanziamento, tali disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi in cui, nell’ambito della procedura selettiva in argomento, sia candidato a finanziamento un intervento di cui si preveda il cofinanziamento.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, inoltre, “Per interventi di importo superiore al tetto massimo finanziabile ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, è fatto, in ogni caso, obbligo al Proponente di garantire la copertura e di dare completa attuazione all’intero progetto per il 100% del relativo valore economico. Il medesimo obbligo di integrale copertura sussiste per le spese non finanziabili ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 6”.
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L'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso definisce il divieto di doppio finanziamento come "il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte".
Fatte salve le ulteriori disposizioni dell'Avviso, in particolare quelle concernenti gli interventi candidabili e le spese ammissibili a finanziamento, è possibile candidare, in risposta all'Avviso in argomento, un intervento già proposto nell'ambito di un altro bando pubblico, fermo restando il divieto di doppio finanziamento e quanto eventualmente previsto dalle specifiche regole dell'altra procedura.
Laddove il costo complessivo dell'intervento sia coperto anche con risorse finanziarie diverse da quelle dell'Avviso, il quadro economico deve essere articolato in modo da evidenziare in maniera chiara e distinta le spese finanziate dall'Avviso e le spese coperte da risorse ulteriori, assicurando sempre che non vi sia sovrapposizione tra le fonti di finanziamento e che nessuna voce di costo venga rimborsata più di una volta.
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È ammissibile la candidatura a finanziamento di un intervento per il quale sia stata già realizzata la progettazione esecutiva a valere su risorse diverse da quelle dell'Avviso. Il progetto esecutivo, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere presentato a corredo della domanda di partecipazione, in ossequio alle prescrizioni dell'Avviso. Resta fermo il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'Avviso, per interventi con spese non finanziabili nell'ambito dell'Avviso, il quadro economico complessivo deve essere suddiviso nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento e nel quadro economico a carico del Proponente. Il quadro economico deve essere articolato in modo da evidenziare in maniera chiara e distinta le spese finanziate dall'Avviso e le spese coperte da risorse ulteriori, assicurando sempre che nessuna voce di costo venga rimborsata più di una volta.
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Si, è ammissibile la candidatura di un intervento per il quale l'Ente stia già procedendo all'affidamento dei lavori. In tale caso, le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso non sono
ammissibili a finanziamento come previsto dall'articolo 6, comma 4, dell’Avviso. Diversamente, le spese sostenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sono ammissibili a finanziamento a condizione che siano effettivamente rimaste a carico dell'Ente proponente, in ossequio al divieto di doppio finanziamento, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’Avviso.
SEZIONE 7 - ULTERIORI RICHIESTE
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Ulteriori richieste di chiarimenti possono essere presentate alla casella e-mail avvisoareeinternesisma@governo.it appositamente predisposta.
Si ricorda che, come da comunicazione pubblicata sul sito del Dipartimento per la coesione nella parte della Sezione Finanziamenti, avvisi e bandi dedicata all’Avviso pubblico, sarà fornito riscontro alle istanze pervenute da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, riconducibile all’Ente interessato, da parte di un mittente identificabile, formulate in maniera chiara e precisa.