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Validazione dei controllori di I livello

La specificità della disciplina regolamentare applicabile ai Programmi CTE, riguarda anche la designazione dell’organo o persona responsabile dello svolgimento dei controlli di primo livello in relazione ai Beneficiari sul proprio territorio (il controllore), ove l’Autorità di Gestione non svolga tali verifiche nella totalità dell’area di Programma.

Le attività di controllo di primo livello possono essere svolte da diversi soggetti, in funzione del modello organizzativo adottato nello specifico Programma, in possesso di determinati e specifici requisiti.

Spetta poi agli Stati membri, in conformità all’art. 69 del Regolamento (UE) 2021/10160, istituire dei sistemi di gestione e controllo per i loro programmi e garantirne il corretto funzionamento.

In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, per i programmi di competenza della Commissione mista, verrà applicata la vigente procedura di validazione che prevede la selezione del controllore di primo livello a carico del beneficiario e successiva convalida, a seguito delle opportune verifiche, da parte della Commissione mista.

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