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Attuazione degli interventi: disposizioni e modulistica

Ai fini di consentire l’utilizzo efficiente e trasparente delle risorse del Fondo FSC 2021-2027, con un forte impegno per il monitoraggio e la rendicontazione, sono previste le disposizioni per la realizzazione degli interventi finanziati:

  1. Trasferimento Risorse: Le risorse destinate agli accordi per la coesione vengono trasferite su richiesta alle Amministrazioni centrali, Regionali o alle Province autonome, attraverso anticipazioni, pagamenti intermedi e il saldo finale (a seguito del completamento del programma degli interventi). Modalità speciali di trasferimento possono essere stabilite dalla delibera CIPESS.
  2. Anticipazioni: Ogni anno entro il primo semestre, per ogni Accordo per la coesione sottoscritto, viene erogata un'anticipazione che non supera il 10% del piano finanziario annuale.
  3. Rimborso Spese: Le amministrazioni assegnatarie possono richiedere il rimborso delle spese sostenute seguendo procedure stabilite e avvalendosi di modulistica fornita dal Dipartimento per le politiche di coesione che sarà resa disponibile a breve
  4. Cronoprogramma di Spesa: il mancato rispetto potrebbe portare al definanziamento parziale dell’Accordo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio. Le risorse definanziate possono essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente DL
  5. Monitoraggio: Le amministrazioni sono tenute ad alimentare regolarmente con i dati il Sistema nazionale di monitoraggio e inviare relazioni semestrali sull’attuazione degli interventi al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio che predispone a breve la modulistica da utilizzare per elaborazione delle relazioni, indicando anche le modalità di trasmissione delle stesse.
  6. Delibere di Definanziamento: In caso di mancato rispetto dei criteri, il CIPESS può adottare misure di definanziamento su proposta del relativo Ministro e basandosi sui dati di monitoraggio.
  7. Mancato Aggiornamento: Se le amministrazioni non forniscono dati o rapporti in tempo, possono essere date scadenze supplementari (non superiori a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni). La mancanza persistente potrebbe portare a definanziamenti di tutti gli interventi e le linee d’azione inserite nell’accordo.
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