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Misure di agevolazione fiscale

[La pagina è in fase di revisione in seguito alle disposizioni del DL 124/2023]

Il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 5, co. 2) prevede una misura di agevolazione fiscale per gli investimenti effettuati nelle ZES (cd. credito d’imposta ZES). In particolare, è prevista l’applicazione, sino al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali all’esercizio di impresa (credito d’imposta beni strumentali Mezzogiorno) commisurato alla quota complessiva del costo dei beni acquistati, con una maggiorazione dell’importo massimo di investimento agevolabile, pari a 100 milioni di euro per singolo progetto di investimento. Il decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57) ha rafforzato la misura estendendo l’agevolazione all’acquisto di immobili (strumentali agli investimenti) ed incrementando, da 50 a 100 milioni di euro, l’importo massimo si investimento agevolabile.

Le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

Consulta le indicazioni operative sul portale dell’Agenzia delle entrate

 

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