Per una ricostruzione delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 2000-2006 è possibile consultare le diverse edizioni dei Rapporti annuali dell’ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS).
- In ambito europeo, il ciclo 2000-2006 vede la definizione di tre distinti obiettivi territoriali: aree obiettivo 1, aree obiettivo 2 e aree obiettivo 3. Le aree obiettivo 1 sono quelle in ritardo di sviluppo, in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media europea, l’obiettivo 2 riguarda invece le zone con problemi strutturali dove favorire la riconversione economica e sociale, definite dalla Commissione Europea in accordo con ciascuno Stato membro, mentre l’obiettivo 3 interessa l’intero territorio nazionale, ad eccezione delle zone obiettivo 1, per interventi di adeguamento delle risorse umane. In Italia nel ciclo 2000-2006 le regioni obiettivo 1 sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia oltre al Molise in sostegno transitorio (cd. “phasing out”) mentre l’elenco delle zone italiane dell’obiettivo 2 (che si estende su 13 regioni italiane del Centro-Nord) è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione (CE) n. 530 del 27 luglio 2000, successivamente modificato con la decisione (CE) n. 363 del 27 aprile 2001. Il principale documento strategico di riferimento è il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) approvato dalla Commissione europea sulla base della valutazione di un Piano presentato dallo Stato membro. Per l’Italia, sono stati elaborati:
- il Programma di sviluppo per il Mezzogiorno (PSM);
- il Quadro comunitario di sostegno per l’obiettivo 1 nella versione iniziale approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2050 e nella versione successiva alla revisione di metà periodo, approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2004) 4689
- il Quadro comunitario di sostegno per l’Obiettivo 3 approvato nel 2000, relativo all’Italia centrale e settentrionale.
Il (QCS) per le regioni dell’Obiettivo 1 ha previsto meccanismi di premialità per l’utilizzo dei fondi strutturali istituendo riserve di risorse finanziarie condizionate al conseguimento di risultati al fine di incentivare efficacia ed efficienza della spesa. In particolare, alla riserva del 4 per cento delle risorse stanziate prevista dai regolamenti comunitari, si è aggiunta una riserva nazionale del 6 per cento con l’assegnazione di rilevanti premi e sanzioni, favorendo l’accelerazione di importanti riforme e il miglioramento delle capacità di amministrazione e gestione delle risorse. Nella pubblicazione n.9/2006 della collana Materiali UVAL, dedicata a “Il sistema di premialità dei Fondi Strutturali 2000-2006 - Riserva comunitaria del 4 per cento e riserva nazionale del 6 per cento”, sono disponibili dettagli su indicatori, regole, funzionamento, monitoraggio e esiti del meccanismo premiale.
- Gli stanziamenti delle risorse nazionali del il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) sono avvenuti annualmente nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 per finanziare interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate da ricomprendere in Intese Istituzionali di programma (IIP - strumento di programmazione che consente a ogni Regione, o Provincia autonoma, di concordare con il governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare interventi infrastrutturali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale e da attuarsi, per ciascun settore d'intervento, attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ - strumenti di programmazione negoziata con cui amministrazioni centrali e regionali definiscono un piano pluriennale operativo di interventi). Il riparto delle risorse del FAS per macroarea territoriale (Centro-Nord e Mezzogiorno) è stato effettuato inizialmente con la Delibera CIPE n. 36/2002 prevedendo un meccanismo di premialità per gli Enti più virtuosi (in base al rispetto della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma degli interventi, indicante i tempi necessari per la progettazione e l’esecuzione degli stessi), un meccanismo sanzionatorio, consistente nella perdita di risorse in caso di mancata assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro un termine prefissato e una decurtazione progressiva delle risorse stesse se non vengono presentati cronoprogrammi di spesa o non viene effettuata dall’Amministrazione titolare la programmazione del 60% delle risorse assegnate con le precedenti Delibere. Sono quindi intervenute, per successivi riparti delle risorse, la Delibera CIPE n. 17/2003, la Delibera CIPE n. 20/2004 e la Delibera CIPE n. 35/2005. Con la Delibera CIPE n. 14/2006 i criteri di riparto sono stati introdotti in modo permanente, eliminando la necessità di ripetere disposizioni in singole delibere annuali.