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L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a, del TFUE) e delle regioni Molise e Abruzzo (ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
Con successivi provvedimenti legislativi l’agevolazione è stata estesa, con particolari condizioni, alle Zone economiche speciali – ZES (cfr. art.5, comma 2, decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i.), e, sino al 31 dicembre 2020, agli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016 (cfr. art. 18-quater decreto-legge n. 8/2017 e s.m.i.). La misura agevolativa, in base a quanto disposto, da ultimo, dall’articolo 1, comma 171, della legge n. 178/2020, si applica fino al 31 dicembre 2022 con uno stanziamento previsto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, oltre ai 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria – RGEC), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori previsti dalla disposizione.
Il costo complessivo dei beni acquisiti (al netto dell’IVA) ed è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, con un limite massimo parametrato alla dimensione dell’impresa. Nello specifico, è previsto, per ciascun progetto d’investimento, un limite massimo di:
- 3 milioni per le piccole imprese*, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- 10 milioni per le medie imprese*, che occupano almeno cinquanta persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.
* come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020, prorogati fino al 31 dicembre 2022).
Le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima (visita il portale dell’Agenzia)
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, quindi può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Consulta i dati del Rapporto sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.