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Credito d’imposta ricerca e sviluppo Mezzogiorno

L’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., per incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, ha introdotto una specifica agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati in tali regioni.

L’agevolazione, estesa per la sola annualità 2020 alle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è stata prorogata dall’articolo 1, commi 185 e 186,della legge n. 178/2020 sino all’anno 2022, e consente di garantire nelle regioni del Mezzogiorno intensità di aiuto rafforzate per le attività di ricerca e sviluppo, rientranti nella misura agevolativa valida per l’intero territorio nazionale, di cui all’articolo 1, commi 198, 199, 200, 203, 204-208, della legge n. 160/2019, come modificati dall’articolo 1, comma 1064, lett. a) – e), della legge n. 178/2020.

In particolare, si prevede che per gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni del Mezzogiorno, il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, nella seguente misura:

  • 45% per le piccole imprese*, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese*, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.

* come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

Si ricorda che le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle identificate, per la misura agevolativa valevole a livello nazionale, dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 160/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 1064, della legge n. 178/2020.

Per la concessione dei benefici trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 199 e 204-208 della medesima legge n. 160/2019 e s.m.i. che regolano, rispettivamente, le imprese ammesse ed escluse dal beneficio e le condizioni di fruizione del credito d’imposta.

Consulta le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

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