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Clausola 34% investimenti ordinari al Mezzogiorno

La clausola, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243/2016 e s.m.i nella legge n. 18/2017,  prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare alle regioni del Mezzogiorno il 34% delle risorse ordinarie in conto capitale, proporzionale dunque alla quota percentuale della popolazione di riferimento.

La Legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) e la Legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) hanno ulteriormente precisato l’ambito di riferimento di tale clausola che considera le risorse dei programmi ordinari di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti per i quali non vi siano criteri o indicatori di attribuzione già individuati. 

Il Dipartimento, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 e s.m.i. e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68 ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio e con la Ragioneria Generale dello Stato, il testo della circolare del 5 agosto 2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale che definisce i modelli di comunicazione dei dati da parte delle Amministrazioni centrali relativi alla programmazione delle risorse (modello fase ascendente) e all’impegno e all’erogazione della spesa, con riferimento all’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento (modello fase discendente).

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