Le rilevanti risorse messe in campo negli ultimi anni nell’ambito delle politiche di coesione hanno richiesto alle amministrazioni territoriali uno sforzo importante nella programmazione e attuazione degli interventi. Queste risorse sono oggi ancora più consistenti, e strategiche, dal momento che il PNRR si aggiunge all’avvio della programmazione 2021-2027 sia dei Fondi europei sia del Fondo sviluppo e coesione nazionale.
Al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, il Governo, con un importante intervento legislativo (il decreto “Infrastrutture” decreto-legge n. 121/2021), ha istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”.
Con il decreto-legge n. 115/2022 “Aiuti bis” è stato prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro il quale ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, pena la revoca del contributo. Lo stesso decreto-legge si prevede, inoltre, l’ampliamento della platea degli enti che potranno impegnare le risorse assegnate dal Fondo tramite affidamento di incarichi per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica (secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76/2020 e s.m.i). Attualmente sono compresi tutti i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti elencati nell’Allegato A del DPCM 17/12/2021.
Con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, il Fondo è destinato ai Comuni (fino a 30.000 abitanti), Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell’avvio della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Gli oltre 4800 enti beneficiari del Fondo possono utilizzare le risorse per promuovere bandi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e instituire così un “parco progetti” al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari. I Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono procedere anche secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76/2020 e s.m.i.
Gli ambiti sono molto ampi e fanno riferimento a tutti i settori di intervento del PNRR e della programmazione comunitaria e nazionale (comma 6, dell’art. 12 del decreto-legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021): “transizione verde dell’economia locale, trasformazione digitale dei servizi, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione economica, occupazione, produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio, ricerca, innovazione sociale, cura della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché miglioramento dei servizi per l’infanzia, crescita professionale dei giovani e maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.