Esplora contenuti correlati

Zone Economiche Speciali (ZES)

Il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” ed “in transizione”, che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale (c.d. credito d’imposta ZES).

torna all'inizio del contenuto
Torna all'inizio del contenuto