[La pagina è in fase di revisione in seguito alle disposizioni del DL 124/2023]
Le procedure semplificate ed i regimi speciali operanti nelle ZES sono disciplinati dal decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 5 e 5-bis), come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), che ha introdotto ulteriori misure di rafforzamento e semplificazione, anche ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In particolare, si prevede:
- l’introduzione (nuovo art. 5-bis al decreto-legge n. 91/2017) dello strumento dell’autorizzazione unica, che concentra in un unico provvedimento autorizzatorio, fatte salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla legislazione vigente in relazione alle opere da eseguire, alle attività da intraprendere o ai progetti da approvare nelle ZES, accompagnata dalla previsione dell’operatività del modello di conferenza di servizi semplificata;
- la riduzione della metà dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione unica e per gli adempimenti nell’ambito delle procedure con silenzio-assenso, con previsione altresì del carattere perentorio di tutti i termini procedimentali operanti per le ZES;
- il raccordo tra gli sportelli unici istituiti a normativa vigente ed i suddetti procedimenti in materia di autorizzazione unica.