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CRII e CRII+ in Italia

Con il Regolamento (UE) 2020/460 e il Regolamento (UE) 2020/558 è stata concessa la possibilità di trasferimento delle risorse programmabili per l’anno 2020 tra i fondi FESR e FSE e tra categorie di regioni, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per la crescita e l'occupazione”; la deroga all’obbligo di utilizzo degli stanziamenti per lo stesso obiettivo; la deroga agli obblighi di concentrazione tematica per tutti i fondi e per le differenti tipologie, fino alla fine del periodo di programmazione; la possibilità di richiedere il cofinanziamento UE al 100% su uno o più assi prioritari. Viene anche consentita l'ammissibilità delle spese per le operazioni completate che promuovono la capacità di risposta alla crisi e introdotta una flessibilità in chiusura che consente di tener conto, per compensazione, delle spese dichiarate che eccedono fino al 10% della dotazione finanziaria di ciascuna priorità di un Programma operativo, ai fini del calcolo del saldo finale riferito all’anno contabile finale.

La modifica al Regolamento FESR ha previsto anche una deroga all’esclusione dal sostegno delle imprese in difficoltà rendendo ammissibili a beneficio le imprese che ricevono un sostegno conformemente al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e quelle che ricevono gli aiuti de minimis secondo i Regolamenti UE 2013/1407 (aiuti “de minimis”), UE 2013/1408 (agricoltura) e UE 2014/717 (pesca e acquacoltura).

A livello nazionale, grazie agli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., la riprogrammazione che le Amministrazioni centrali e regionali avevano posto in essere nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 si è accompagnata con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC). 

In tale cornice, sono stati sottoscritti dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale specifici accordi con amministrazioni centrali e regionali per definire regole comuni al fine di massimizzare la risposta delle politiche di coesione all’emergenza Covid-19 e mobilitare tutte le risorse disponibili, anche alla luce degli esiti della ricognizione e verifica dell’attuazione delle risorse FSC dei diversi cicli di programmazione prevista dall’art. 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. che ha condotto all’approvazione dei nuovi Piani Sviluppo e Coesione (PSC)

Sulla base dei dati contenuti negli Accordi sottoscritti dall’Autorità politica della coesione con i Ministeri e con la Regioni sia sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) che sul Fondo Sociale Europeo (FSE) si è raggiunto il valore di 5,4 miliardi a valere sui Programmi Operativi Nazionali e di circa 6,5 miliardi a valere sui Programmi Operativi Regionali. Per un totale di circa 12 miliardi di euro (dati aggiornati al 1° febbraio 2021). 

Nell’ambito di tali Accordi si è previsto di destinare risorse a interventi di contrasto dell’emergenza sanitaria (ad esempio acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, creazione di  aree sanitarie temporanee, rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute), a istruzione e formazione (ad esempio acquisto di beni e attrezzature per superare il divario digitale e consentire la didattica a distanza, adeguamento di strutture o competenze delle istituzioni scolastiche e formative regionali), ad attività economiche (attraverso, ad esempio, l’istituzione o il rafforzamento di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia), al lavoro (ad esempio per offrire sostegno ai redditi dei lavoratori con ammortizzatori sociali, strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori, lavoro agile e tirocini) e al sociale (ad esempio aiuti alimentari per i Comuni di medio-piccole dimensioni, servizi di sostegno e cura per le persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi, sostegno alle fasce sociali a rischio).

È disponibile il quadro di dettaglio delle riprogrammazioni per contrasto emergenza COVID-19 (FESR, FSE) - dati aggiornati al 1 febbraio 2021.

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